Protocollo›Capo II
Art. 7
In vigore dal 10 lug 1966
1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono
rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali
lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell' del Protocollo sui
privilegi e sulle immunità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente Trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-7