Protocollo›Capo I
Art. 3
In vigore dal 10 lug 1966
Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da
qualsiasi imposta diretta.
I Governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro
possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisiti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse
e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-3