Protocollo›Capo III
Art. 8
In vigore dal 10 lug 1966
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di
controllo dei cambi:
a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti
funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesso agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-8