ProtocolloCapo III

Art. 8

In vigore dal 10 lug 1966
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesso agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-8

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