Protocollo›Capo III
Art. 10
In vigore dal 10 lug 1966
Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa
beneficiano:
a) su territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai
membri del Parlamento del loro paese;
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di
riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno del suoi membri.
Storico versioni
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