Protocollo›Capo V
Art. 13
In vigore dal 10 lug 1966
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che
delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una Imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesso versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed
emolumenti versati dalle Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-13