ProtocolloCapo IV

Art. 11

In vigore dal 10 lug 1966
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-11

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