TrattatoCapo II

Art. 11

In vigore dal 10 lug 1966
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965. — Testo vigente | Portale Normativo