TrattatoCapo II

Art. 9

In vigore dal 10 lug 1966
È istituita una Commissione delle Comunità Europee, appresso denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché le Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica. Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-9

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