Trattato›Capo II
Art. 9
In vigore dal 10 lug 1966
È istituita una Commissione delle Comunità Europee, appresso
denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché le Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette
istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal presente Trattato.
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