TrattatoCapo I

Art. 8

In vigore dal 10 lug 1966
1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite al Consiglio speciale di Ministri dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato, sono modificate conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. L' del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è modificato come segue: a) Le disposizioni del terzo comma così redatte: "Quando il presente Trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio". sono completate dalle disposizioni seguenti: "Tuttavia, per l'applicazione degli quinto e 78 settimo del presente Trattato e degli zo comma, 28 quinto comma e 44 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità". b) Le disposizioni del quarto comma così redatte: "Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente il voto del rappresentante d'uno degli Stati che conseguono almeno un sesto del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità". sono completate dalle disposizioni seguenti: "Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione del disposto degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente Trattato che richiede la maggioranza qualificata: Belgio 2, Germania 4, Francia 4, Italia 4, Lussemburgo 1, Paesi. Bassi 2. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 12 voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri". 3. Il Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è modificato come segue: a) L' e l' sono abrogati. b) L' è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne l'attività. Essi dipendono dal cancelliere, sotto l'autorità del presidente. 2. Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni". c) L', terzo comma, e l', quinto comma, sono completati dall'aggiunta in fine delle parole: "che delibera all'unanimità". d) La prima frase dell'articolo 44 è abrogata e sostituita dalle disposizioni seguenti: "La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio".
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965. — Testo vigente | Portale Normativo