TrattatoCapo III

Art. 20

In vigore dal 10 lug 1966
1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che devono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono iscritte nel bilancio delle Comunità Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunità. Questo bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunità Economica Europea e Il bilancio di funzionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica. 2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è fissata in 18 milioni di unità di conto. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra alla evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall', quarto comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 183 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi. L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-20

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