Trattato›Capo III
Art. 21
In vigore dal 10 lug 1966
L'Articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 78
1. L'esercizio finanziario della Comunità ha inizio il 1 gennaio e
si chiude al 31 dicembre.
2. Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di
previsione delle proprie spese di amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa questi stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo. Allega un parere che può comportare previsioni divergenti.
L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto
preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto
preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.
4. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata,
stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette successivamente all'Assemblea.
Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto
all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al
progetto di bilancio amministrativo.
5. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di
bilancio amministrativo, l'assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, Il progetto di bilancio amministrativo si considera definitivamente stabilito.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto
modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così modificato viene trasmesso al Consiglio. Questo ultimo delibera In proposito con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio amministrativo deliberando a maggioranza qualificata.
6. L'approvazione definitiva del bilancio amministrativo vale
autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.
Articolo 78-bis
Il bilancio amministrativo è stabilito nell'unità di conto
fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese Iscritte nel bilancio amministrativo sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito In esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione
dell'articolo 78 settimo, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che
raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese dell'assemblea, del Consiglio, dell'Alta Autorità e della
Corte sono iscritte in parti separate del bilancio amministrativo, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Articolo 78 terzo
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio
amministrativo non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio di amministrazione in preparazione.
L'Alta Autorità è autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le
imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo.
L'autorizzazione e lo obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
Articolo 78 quarto
L'Alta Autorità cura l'esecuzione del bilancio amministrativo,
conformemente alle disposizioni dei regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali
ogni Istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio amministrativo, l'Alta Autorità può
procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 78 quinto
I conti relativi alla totalità delle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonché quelli delle entrate a carattere amministrativo e delle entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti, sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori ed il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni.
La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno l'Alta autorità presenta al Consiglio e alla Assemblea i
conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulti, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo, la situazione attiva e passiva della Comunità.
Il Consiglio dà atto all'Alta autorità, deliberando a maggioranza
qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.
Articolo 78 sesto
Il Consiglio designa per tre anni un revisore dei conti incaricato di fare ogni anno una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e dell'amministrazione finanziaria dell'Alta autorità, escluse le operazioni inerenti alle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonché alle entrate di carattere amministrativo e a quelle dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Il revisore dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta autorità e al Consiglio. L'Alta autorità comunica questa relazione all'Assemblea.
Il revisore dei conti esercita le proprie funzioni in piena
indipendenza. La funzione di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in una istituzione o in un servizio delle Comunità, ad eccezione di quella di membro della Commissione di controllo di cui all'articolo 78 quinto. Il suo mandato è rinnovabile.
Articolo 78 settimo
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Alta
autorità:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in
particolare le modalità relative all'elaborazione ed alla esecuzione del bilancio amministrativo e al rendimento e alla verifica dei conti;
b) determina le norme ed organizza il controllo della
responsabilità degli ordinatori e contabili".
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