TrattatoCapo II

Art. 17

In vigore dal 10 lug 1966
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'. La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-17

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