Trattato›Capo II
Art. 17
17 / 74In vigore dal 10 lug 1966
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del
numero dei suoi membri previsto dall'.
La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il
numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-17