Trattato›Capo I
Art. 6
In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli
stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
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