Trattato›Capo II
Art. 11
11 / 74In vigore dal 10 lug 1966
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai
Governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-11