ProtocolloCapo VII

Art. 18

In vigore dal 10 lug 1966
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime. Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo