Protocollo›Capo VII
Art. 18
In vigore dal 10 lug 1966
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai
funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere
l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-18