Protocollo›Capo VII
Art. 19
In vigore dal 10 lug 1966
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-19