ProtocolloCapo VII

Art. 19

In vigore dal 10 lug 1966
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-19

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