Protocollo›Capo I
Art. 4
In vigore dal 10 lug 1966
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e
restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al Governo di tale paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e alla esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-4