Protocollo›Capo I
Art. 1
In vigore dal 10 lug 1966
Protocollo sul privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Considerando che, ai termini dell' del Trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee, dette Comunità e la Banca Europea per gli Investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato:
I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili.
Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o
espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-1