ProtocolloCapo I

Art. 1

In vigore dal 10 lug 1966
Protocollo sul privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Considerando che, ai termini dell' del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee, dette Comunità e la Banca Europea per gli Investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato: I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-1

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