Trattato›Capo V
Art. 37
In vigore dal 10 lug 1966
Salva restando l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che
istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché del secondo comma dell' del Protocollo sullo Statuto della Banca Europea per gli Investimenti, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri adottano di comune accordo le disposizioni necessarie alla risoluzione di taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, conseguenti all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità Europee.
La decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Storico versioni
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