Trattato›Capo V
Art. 33
In vigore dal 10 lug 1966
Il mandato dei membri della Commissione menzionata all' scade alla data di cui all', paragrafo 1. I membri della Commissione menzionata all' sono nominati al più tardi un mese prima di tale data.
Qualora tali nomine nel loro insieme, oppure alcune fra queste, non
intervengano entro il prescritto termine, le disposizioni dell', terzo comma, non sono applicabili a quello tra i membri aventi la nazionalità di un medesimo Stato, che abbia l'anzianità minore nelle funzioni di membro di una Commissione o dell'Alta Autorità oppure, in caso di anzianità uguale, al membro più giovane. Le disposizioni dell', terzo comma, restano tuttavia applicabili a tutti i membri della stessa nazionalità se, anteriormente alla data di cui all', paragrafo 1, un membro di quella nazionalità ha cessato di esercitare le proprie funzioni senza essere sostituito.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-33