TrattatoCapo V

Art. 31

In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio entra in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. A tale data, la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente alle norme stabilite dai Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e per la restante durata del suo mandato. Allo scadere di tale mandato, la presidenza è esercitata proseguendo secondo l'ordine degli Stati membri stabilito dall' del presente Trattato.
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