TrattatoCapo V

Art. 34

In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il regime pecuniario dei membri uscenti dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato le loro funzioni a norma dell', non siano stati nominati membri della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-34

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