TrattatoCapo V

Art. 32

In vigore dal 10 lug 1966
1. Fino alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce una Comunità Europea unica e comunque per una durata massima di tre anni a decorrere dalla nomina dei suoi membri, la Commissione si compone di quattordici membri. Durante questo periodo il numero dei membri aventi la nazionalità dello stesso Stato non può essere superiore a tre. 2. Il Presidente, i Vice-presidenti e i membri della Commissione sono nominati subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. La Commissione entra in funzione il quinto giorno successivo alla nomina dei i suoi membri. Contemporaneamente scade il mandato dei membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-32

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