Trattato›Capo V
Art. 38
In vigore dal 10 lug 1966
Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
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