Trattato›Capo IV
Art. 26
In vigore dal 10 lug 1966
L'articolo 40, secondo comma, del Trattato che istituisce la
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Essa è parimenti competente a concedere un risarcimento a carico della Comunità in caso di danno causato da errore personale di un agente della medesima nell'esercizio delle sue funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile".
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-26