Allegato IICapo VII

Art. 5

In vigore dal 10 lug 1966
La Banca Europea per gli Investimenti è installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attività. Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attività attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attività ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca. È Installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.
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