Allegato II›Capo VII
Art. 5
66 / 74In vigore dal 10 lug 1966
La Banca Europea per gli Investimenti è installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attività.
Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle
attività attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attività ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca.
È Installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la
Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-ai-5