Protocollo›Capo VI
Art. 17
56 / 74In vigore dal 10 lug 1966
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della
Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità, le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-p-17