Accordo
Art. 22
Disciplina delle linee marittime e terrestri
In vigore dal 17 ago 1965
La Commissione mista permanente di cui all' determina le
linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonché le condizioni generali di esercizio.
Ogni anno, nel mese di dicembre, i competenti organi locali delle due Parti concorderanno gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri, a valere per l'anno successivo.
Eventuali modifiche stagionali degli orari sia per le linee
marittimi che per quelle automobilistiche possono avere luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti autorità locali delle due Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-22