Accordo
Art. 24
Tariffe per il trasporto dei viaggiatori
In vigore dal 17 ago 1965
Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dalla medesima località saranno uguali.
La stessa norma varrà anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea.
Le condizioni tariffarie per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione mista permanente.
Qualora una Parte ritenga che a causa di mutate condizioni
obiettive che influiscano silla formazione della tariffe sia necessario che la Commissione mista permanente si riunisca, essa può chiedere che entro il termine di un mese venga convocata una riunione straordinaria della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-24