Accordo
Art. 25
Vendita dei biglietti
In vigore dal 17 ago 1965
Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti
potrà avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus, a condizione che le somme riscosse nell'altra area, siano depositate alla Dogana di uscita.
La vendita dei biglietti marittimi non potrà, nell'ultimo porto, effettuarsi a bordo.
I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri saranno pagati in
valuta legale del luogo di vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-25