Accordo
Art. 30
Trasporto di merci a mezzo di navi
In vigore dal 17 ago 1965
Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettueranno il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni generali vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-30