Accordo

Art. 32

Esercizio di servizi automobilistici di linea

In vigore dal 17 ago 1965
Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in regime di concessione da imprese autorizzate a tale attività e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree. Le concessioni saranno rilasciate dalle autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni avranno la validità di un anno e potranno essere prorogate. In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi più brevi.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-32

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