Accordo
Art. 32
Esercizio di servizi automobilistici di linea
In vigore dal 17 ago 1965
Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in
regime di concessione da imprese autorizzate a tale attività e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree.
Le concessioni saranno rilasciate dalle autorità locali
competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area.
Tali concessioni avranno la validità di un anno e potranno essere prorogate.
In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi più brevi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-32