Accordo

Art. 35

Divieto di traffico interno nell'area adiacente

In vigore dal 17 ago 1965
Le imprese autorizzate ai sensi dell' ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui ai presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioè il trasporto di viaggiatori diretti da una località all'altra di dette aree.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-35

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