Accordo
Art. 37
Documenti di circolazione per gli autoveicoli
In vigore dal 17 ago 1965
I veicoli a motore che circolano tra le aree di cui al presente
Accordo devono, in via generale, essere muniti di "Carnet de passages en douane" o di traffico.
Il transito degli autoveicoli potrà essere effettuato anche senza la documentazione sopraindicata, in tal caso le Amministrazioni doganali di ambedue i Paesi adotteranno le maggiori facilitazioni previste dai rispettivi ordinamenti del che le due Delegazioni nella Commissione mista permanente si informeranno vicendevolmente.
Sono comunque esclusi dalle predette facilitazioni gli autoveicoli in servizio pubblico. (pullman e taxi).
Viene altresì riconosciuto il diritto di transito con veicoli a
motore per il trasporto di persone anche nei casi in cui i veicoli non siano di proprietà del conducente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-37