Accordo

Art. 41

Tasse, imposte ed altri oneri

In vigore dal 17 ago 1965
I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonché i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-41

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