Accordo
Art. 45
Facilitazioni per operai ed impiegati
In vigore dal 17 ago 1965
Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle aree di cui al presente Accordo, qualora abbiano regolare rapporto di lavoro nell'altra area e finché dura detto rapporto, potranno portare seco, mensilmente, senza permessi di esportazione e di importazione, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, dall'area di occupazione stabile nell'area di residenza stabile, gli oggetti di vestiario, come pure i generi nella quantità e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purchè siano destinati solamente ad uso proprio o casalingo e non al commercio.
Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta alla quindicina, nel qual caso il valore degli oggetti non potrà superare la metà del valore previsto per l'importazione mensile.
Alle persone di cui al presente articolo sarà consentito di
trasferire tutto o la residua parte del salario in conformità alle modalità previste dagli Accordi di pagamento vigenti tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-45