Accordo

Art. 50

Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali

In vigore dal 17 ago 1965
Ai titolari di documento valido per il transito sarà consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse: a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria; b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo