Accordo

Art. 54

Misure fitopatologiche

In vigore dal 17 ago 1965
1. - Le sementi che i bipossidenti porteranno seco nella quantità occorrente per la semina potranno essere importate senza il rilascio del certificato fitopatologico e senza essere sottoposte a visita da parte delle competenti autorità dell'altra Parte. 2. - Le piante (albero da frutto, da bosco ed altre piante legnose, innesti e simili) potranno essere importati soltanto a condizione che ogni collo sia, indipendentemente dalla sua grandezza, accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato dall'organo dell'altra Parte che sovrintende alla tutela delle piante. I ponti di passaggio attraverso i quali potrà essere effettuata l'importazione delle piante di cui sopra saranno stabilite dagli organi competenti. Saranno escluse dall'importazione nei territori di cui all', lettera b) e d) le piante appartenenti alle seguenti specie, per le quali esiste, in base alle disposizioni vigenti, divieto di importazione, piante delle famiglie Ulmaccae e Castanea, della specie Abics, Picca, Pinus, Pscudotsuga, Tsuga e Populus, come pure il legname resinoso non scortecciato. 3. - Gli altri prodotti di origine vegetale potranno essere introdotti nel quadro del traffico locale senza alcuna restrizione attraverso tutti i punti di passaggio. 4. - Fra gli organi competenti delle due Parti per la protezione delle piante nelle aree prese in considerazione dal presente Accordo sarà istituita una collaborazione su tutti i problemi che interessano l'applicazione di misure protettive delle piante stesse. A tale scopo sarà effettuato un regolare scambio di informazioni sul manifestarsi e sui procedere delle malattie, sull'insorgere di parassiti delle piante nelle rispettive aree, nonché sulle misure adottate ed i risultati raggiunti. 5. - Gli organi competenti delle due Parti si segnaleranno immediatamente e direttamente la presenza di parassiti e malattie (compresi negli appositi elenchi) nelle colture agrarie, boschi e legname boschivo, come anche la presenza di parassiti e malattie che si manifestassero in occasione di calamità, mentre le informazioni normali verranno scambiate mensilmente. Le informazioni relative all'apparire di malattie gravi verranno comunicate telegraficamente. 6. - L'entità e le modalità del reciproco scambio di informazioni come anche l'indicazione degli organi competenti sono precisati nell'allegato 18. 7. - Per tutte le questioni non contemplate dal presente articolo valgono le norme concernenti la difesa delle piante adottate da ciascuna Parte nelle aree di cui al presente Accordo. 8. - In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure fipatologiche.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-54

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