Accordo
Art. 52
Scambio di informazioni sanitarie
In vigore dal 17 ago 1965
Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria di cui agli viene istituita una collaborazione tra le competenti Autorità sanitarie locali delle due l'arti, consistente nel reciproco scambio di informazioni circa casi di malattie infettive ed epidemiche di particolare rilievo che avessero a verificarsi nelle aree di cui al presente Accordo.
L'entità e le modalità delle reciproche comunicazioni sono
riportate nell'allegato 16.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-52