Accordo
Art. 49
Facilitazioni per medici veterinari e levatrici
In vigore dal 17 ago 1965
Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sarà consentito di recare
seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti chimici ed il materiale sanitario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-49