Accordo

Art. 51

Altre facilitazioni

In vigore dal 17 ago 1965
A tutti i titolari di documento per il transito sarà consentito di portare seco, dall'area della propria residenza, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dogana e di ogni altro diritto, oltre quanto ammesso dagli articoli precedenti: a) viveri e bevande per uso personale per 72 ore. Nell'elenco di cui all'allegato 15 è previsto il tipo e la quantità di generi che i titolari di documento di transito possono portare seco viaggiando dall'uno all'altro territorio ai sensi del presente articolo. Gli elenchi suddetti saranno esposti, insieme agli elenchi di cui all', nei locali delle Dogane affinché le persone interessate ne prendano conoscenza; b) un mazzo di fiori o una corona in occasione di onoranze funebri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-51

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