Accordo
Art. 47
Controllo doganale
In vigore dal 17 ago 1965
Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle
facilitazioni di cui agli , accerteranno sulla base dei prezzi correnti il valore dei generi che vengono importati ed esportati e lo annoteranno nello spazio appositamente predisposto sul lasciapassare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-47