Accordo

Art. 42

Facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo

In vigore dal 17 ago 1965
1. - I titolari di Tessera di transito agricolo nonché i titolari di Permesso di transito agricolo, qualora esibiscano la relativa Tessera di transito agricolo, avranno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza altro permesso di esportazione ed importazione ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali: a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonché il foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi; b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone e cose) con gli accessori indispensabili, nonché il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli. I mezzi di trasporto debbono in entrata e in uscita transitare attraverso lo stesso punto di passaggio; c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prospera gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, i trapianti, i mezzi protettivi, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione della casa e degli edifici agricoli et similia; d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi e i prodotti derivanti dal bestiame, ivi incluso l'incremento nonché il materiale di imballaggio e i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti. Il trasferimento del vino dovrà avvenire entro il mese di novembre di ciascun anno ed il prodotto trasferito dovrà risultare dell'annata stessa. 2. - Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato nell'area di stabile residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo. L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame devono essere comprovati da certificato rilasciato da parte del veterinario competente. 3. - Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di stabile residenza.
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