Accordo

Art. 38

Facilitazioni doganali per gli autoveicoli

In vigore dal 17 ago 1965
I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all' e siano riesportati. È del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo