Accordo
Art. 38
Facilitazioni doganali per gli autoveicoli
In vigore dal 17 ago 1965
I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all' e siano riesportati.
È del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante
contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-38