Accordo

Art. 34

Ritiro della concessione

In vigore dal 17 ago 1965
Le competenti autorità potranno ritirare la concessione a quelle imprese che, nella rispettiva area, abbiano violato le norme di legge ivi vigenti o le condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea. Il ritiro, salvo in casi di particolare gravità, dovrà essere preceduto da una diffida. Sia la diffida che il ritiro dovranno essere comunicati alla competente autorità dell'altra Parte. Nel caso che a un'impresa sia stata ritirata la concessione, il servizio già dalla stessa esercitato verrà concesso ad altra impresa secondo la procedura di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-34

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