Accordo
Art. 29
Divieto di cabotaggio
In vigore dal 17 ago 1965
Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti
contraenti non potranno effettuare il cabotaggio fra i porti dell'altra area.
Non si intenderà per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altra area.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-29