Accordo
Art. 26
Trasferimento delle somme riscosse per biglietti
In vigore dal 17 ago 1965
Le somme depositate in dogana, in base al disposto dell', saranno versate dalle dogane competenti presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese che hanno effettuato il deposito.
Da tali conti potranno essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.
I saldi dei predetti conti saranno trasferiti in conformità alle disposizioni generali stabilite nell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-26