Accordo
Art. 21
Reciprocità delle linee
In vigore dal 17 ago 1965
Ai sensi dell' ciascuna delle Parti contraenti avrà
facoltà di provvedere in tutto o in parte alle esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-21